Responsabile tecnico gestione rifiuti

ll Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti è una figura definita all’interno del D.M. n.120 del 3 giugno 2014 che si occupa della corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti nelle imprese.

Tale ruolo può essere ricoperto sia da una figura interna all’azienda (il legale rappresentante e/o titolare dell’azienda oppure un dipendente) sia da un professionista esperto che offre i propri servizi di consulenza.

Il Responsabile Tecnico, dunque, deve far rispettare le normative vigenti in materia e assicurarsi che vengano applicate in modo corretto. Ecco, nel dettaglio, chi è e di cosa si occupa.

Responsabile Tecnico è colui che pone in essere tutte le azioni necessarie a garantire la corretta gestione dei rifiuti, svolgendo la propria attività in maniera effettiva e continuativa.

In accordo con una delle prime definizioni a riguardo, secondo la circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 2866/1999, egli “è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”.

Tale figura, insomma, è un esperto in tutto ciò che riguarda il ciclo di gestione dei rifiuti, abbinando competenze tecnico-scientifiche a quelle legate alla sicurezza sul lavoro e agli adempimenti normativi. La sua presenza è obbligatoria per le seguenti categorie:

  • raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • operazioni di raccolta e trasporto che riguardano i produttori iniziali di rifiuti (pericolosi – fino a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno – o non pericolosi);
  • distributori, installatori, trasportatori e gestori dei centri di assistenza tecnica legati ad apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • raccolta e trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non);
  • imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti;
  • intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi;
  • bonifica di siti;
  • bonifica dei beni contenenti amianto.